TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Tutti i soggetti che svolgono un'attività economica sono tenuti all'iscrizione nel Registro o ad essere annotati in apposite sezioni speciali di esso. Il RI si articola in una sezione ordinaria, in quattro sezioni speciali e nel REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative).
Data la natura informatica del RI (dettata dalle tecnologie ormai ampiamente diffuse e suggerita dall'esperienza maturata nella gestione del Registro Ditte), l'iscrizione genera le previste conseguenze legali (es.: esistenza giuridica dell'impresa iscritta; opponibilità ai terzi delle informazioni depositate presso il RI), nel momento stesso in cui le prescritte informazioni vengono inserite nella memoria dei sistemi informativi in cui si articola il RI.
Da tale momento, per le caratteristiche proprie di tali sistemi, le informazioni diventano anche fruibili per via telematica da chiunque abbia interesse a conoscerle.
L’obbligatorietà dell'iscrizione (come delle successive denunce di variazione o il successivo deposito di atti e documenti) e la fruibilità per via telematica dei dati contenuti nel RI sono stabilite dalla legge nell'interesse generale, che è quello di favorire la trasparenza dei mercati e la fiducia nei rapporti economici.
La sede d’impresa è il luogo dove l'impresa ha la sede legale. Nel contesto del Registro Imprese si possono avere:
- sede in provincia (la sede legale è ubicata nella provincia di competenza della CCIAA - Registro imprese - consultata)
- sede fuori provincia (nel RI della CCIAA consultata è iscritta una unità locale di Impresa la cui sede legale è ubicata in provincia diversa).
Le imprese plurilocalizzate sono considerate solo nel territorio di localizzazione della sede.
La banca dati considera tutte le imprese non cessate (registrate) al momento conclusivo del periodo in esame o che appartengono ai flussi di iscrizione/cessazione nel periodo.
Ad esempio per il 2011:
- il numero di imprese registrate rappresenta il numero di imprese iscritte al Registro delle Imprese e non cessate al 31 dicembre 2011. Pertanto si considerano registrate le imprese attive, inattive, sospese, liquidate, fallite e con procedure concorsuali in atto.
- il numero di iscrizioni, indica le imprese che si sono iscritte al Registro delle Imprese nel 2011. L'individuazione di una nuova imprese NON tiene conto della effettiva data di iscrizione ma solo del momento in cui l'impresa viene caricata nel registro informatico.
- il numero delle cessazioni rappresenta il numero delle imprese che hanno cessato l’attività nel 2011. L'individuazione di una cessazione NON tiene conto della effettiva data di cessazione ma solo del momento in cui la cessazione viene caricata nel registro informatico.
Impresa: L'Impresa è l'esercizio professionale di una Attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
L'impresa è un soggetto economico iscritto al Registro delle Imprese che viene identificato da un numero progressivo (Numero Repertorio Economico Amministrativo) univoco nell'ambito di ogni CCIAA; pertanto ogni impresa è individuata nell'ambito camerale dalla combinazione CCIAA + Numero REA.
Ciascuna Impresa viene trattata in funzione del suo stato di attività; può quindi risultare:
- Attiva
- Inattiva
- Sospesa
- Fallita
- Liquidata
- Cessata
Si intendono Registrate tutte le imprese non cessate, ovvero le imprese attive, inattive, sospese, liquidate, fallite e con Procedure concorsuali in atto.
Impresa attiva: Impresa iscritta al Registro delle Imprese che esercita l'Attività; è una Impresa il cui Stato dell'Attività indica che è attiva.
Lo stato di attività si deriva dalle seguenti condizioni logiche: un' impresa per essere considerata attiva non deve risultare inattiva o cessata o sospesa o liquidata o fallita o con Procedure concorsuali aperte.
Impresa cessata: Impresa iscritta al Registro delle Imprese che ha cessato l'attività.
Impresa inattiva: Società iscritta al Registro delle Imprese che non ha ancora iniziato l'attività o pur avendola iniziata non ha denunciato la data di inizio attività.
Impresa in fallimento o 'con Procedure Concorsuali':
Impresa iscritta al Registro delle Imprese avente in atto una procedura fallimentare non revocata, ovvero avente in atto uno dei seguenti procedimenti:
- Amministrazione giudiziaria
- Bancarotta semplice
- Bancarotta fraudolenta
- Concordato preventivo
- Concordato fallimentare
- Fallimento
- Liquidazione coatta amministrativa
- Amministrazione controllata
- Amministrazione straordinaria
- Accordi di ristrutturazione dei debiti
- Stato di insolvenza
Impresa in liquidazione o 'in Scioglimento o Liquidazione':
Impresa iscritta al Registro delle Imprese avente in atto una procedura non revocata non di tipo fallimentare.
A partire dal 1° trimestre 2008 sono escluse, oltre alle procedure non revocate, anche le procedure chiuse o eseguite o revocate con effetto non esecutivo. Inoltre sono presi in considerazione esclusivamente i seguenti procedimenti:
- Liquidazione giudiziaria
- Liquidazione
- Liquidazione volontaria
- Scioglimento per atto dell'autorità
- Scioglimento
- Scioglimento e liquidazione
- Scioglimento senza messa in liquidazione
- Scioglimento anticipato senza liquidazione
Impresa sospesa: Impresa iscritta al Registro delle Imprese che ha sospeso temporaneamente l'attività; sono incluse le disposizioni dell'autorità amministrativa (sanitaria, di Pubblica Sicurezza, di polizia locale) e giudiziaria. Sono escluse invece le sospensioni di attività di breve periodo e quelle concernenti attività stagionali.
Banca dati:
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